Il consumatore può rivolgersi allo sportello per il cittadino istituito dalla FISieo (Federazione Italiana Shiatsu insegnanti e operatori) e rilevabile dal sito www.fisieo.it, di cui all’art. 46 del regolamento, per ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi che gli iscritti alla FISieo devono possedere e posseggono, nonché in caso di contenzioso con il singolo professionista. Sull’osservanza del presente Codice che rappresenta uno standard di qualità dei soci FISieo, vigila ed interviene il Collegio dei Probiviri.
1. L’Operatore Shiatsu contraddistingue la propria attività in ogni documento, rapporto scritto con il cliente con la seguente frase: “professione disciplinata ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n.4”.
2. L'Operatore Shiatsu accoglie il Ricevente in ambiente dignitoso e pulito ed egli stesso si presenta con abiti e con un aspetto personale adeguato al dovuto rispetto per il suo Interlocutore. A questi egli si rivolge sempre con cortesia, correttezza ed onestà.
3. È fatto obbligo all'Operatore Shiatsu di fornire al Ricevente un'immagine di sé stesso e della sua professione chiara e precisa, fornendo solo quelle prestazioni per le quali è qualificato. Pertanto egli non invade campi dei quali non possiede la preparazione e soprattutto i requisiti ufficiali. E là dove egli onestamente riconosca la non adeguatezza della sua opera rispetto al problema specifico del Cliente, è tenuto ad informarne questi in un modo chiaro ed esplicito. Nel promuovere la sua opera, l'Operatore Shiatsu dovrà rispettare le norme di cui al presente articolo ed in generale le norme del presente Codice. In particolare è fatto divieto di dare informazioni e di effettuare qualsiasi tipo di pubblicità ingannevole che dia un'immagine non corretta dello Shiatsu e dei suoi effetti o che faccia riferimento a competenze improprie quali quelle del campo medico e paramedico ove l'operatore non sia in possesso dei titoli richiesti per operare in tali settori.
4. L'Operatore Shiatsu rispetta il rapporto esistente fra Cliente e medico curante, evitando di contrapporsi con giudizi di valore che mettano in difficoltà il Cliente medesimo. In presenza di una richiesta da parte del Cliente, l'Operatore Shiatsu cerca ogni forma di collaborazione con tali figure.
5. L'Operatore Shiatsu, nella comunicazione e nella pubblicità della sua attività professionale, è tenuto ad utilizzare solo ed esclusivamente la terminologia tipica e propria dello Shiatsu evitando l'utilizzo di terminologia che possa creare qualsiasi confusione con l'attività e gli scopi terapeutici delle figure sanitarie.
6. L'Operatore Shiatsu è tenuto al rispetto dello stato fisico ed emotivo del Cliente e a non approfittare in alcun modo del rapporto professionale.
7. L'Operatore Shiatsu stimola ed incoraggia atteggiamenti autonomi da parte dei clienti scoraggiando quindi qualsiasi forma di dipendenza.
8. L'Operatore Shiatsu non discrimina i propri riceventi o colleghi in base al sesso, religione, razza o appartenenza politica.
9. L'Operatore Shiatsu, pur instaurando il necessario rapporto di fiducia e sostegno con il Cliente, intrattiene con lui un rapporto professionale, ne è conferma l'obbligatorietà dell'onorario.
10. L'Operatore Shiatsu è tenuto a non divulgare in pubblico notizie e fatti riguardanti il Cliente di cui sia venuto eventualmente a conoscenza in relazione alla sua attività professionale, nel più scrupoloso rispetto delle normative sulla privacy e delle altre normative correnti.
11. L'Operatore Shiatsu deve sempre tendere ad un perfezionamento della sua professionalità attraverso una costante valutazione del proprio operato e la frequenza di corsi di aggiornamento.
12. Le violazioni del presente Codice e delle sue regole possono essere denunciate da terzi al Collegio dei Probiviri della Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori e/o allo sportello per il cittadino.
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